Art. 63.
(Funzioni amministrative).

      1. La regione autonoma esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa conferendole ai comuni e alle province, secondo i princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e sulla base dei criteri definiti dalla legge di cui all'articolo 24, anche riconoscendo e valorizzando il ruolo delle formazioni sociali.
      2. Lo Stato attribuisce le funzioni amministrative nelle materie di sua competenza di intesa con la regione autonoma, secondo le modalità previste dall'articolo 78, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.